Il DLgs. 175/2014 ha introdotto norme strumentali a potenziare le garanzie dell’Erario nei casi di estinzione delle società.
Infatti, per le richieste di cancellazione eseguite dal 13.12.2014, per 5 anni la società, nei confronti degli enti impositori, è ancora in vita, e ciò legittima eventuali atti impositivi intestati al soggetto estinto (art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014).
Occorre precisare che, ai sensi dell’art. 10 del RD 267/42, il fallimento può essere chiesto decorso un anno dalla cancellazione.
Posto che l’art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014 è una norma di carattere eccezionale, non può essere estesa al caso del fallimento, che deve, anche per gli enti impositori, essere chiesto entro un anno (e non entro 5) dalla cancellazione della società.
In merito all’art. 36 del DPR 602/73, si ritiene che il liquidatore non possa essere responsabile se, in presenza di debiti fiscali, prima di cancellare la società li abbia indicati nel bilancio di liquidazione e non abbia soddisfatto creditori non privilegiati secondo l’ordine dettato dal codice civile.