Con l’avviso pubblicato il 12.9.2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che i medici e gli altri soggetti di cui all’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (farmacie pubbliche e private, ASL, ecc.) non sono tenuti a trasmettere, nell’ambito della comunicazione dei dati delle fatture da inviare entro il 28.9.2017, i dati che sono già oggetto di trasmissione al “Sistema Tessera Sanitaria” (TS). Laddove le comunicazioni inviate dovessero ricomprendere tali dati, l’Agenzia eviterà, comunque, la duplicazione delle informazioni.
È stato altresì chiarito che anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa, nel rispetto dei termini normativamente previsti per l’adempimento, ma limitatamente alle fatture da loro emesse e a quelle ricevute e registrate dalla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta. Resta ferma la possibilità, per gli stessi soggetti, di inviare i dati delle fatture emesse e ricevute anteriormente a tale data.