Per effetto dell’art. 2495 c.c., la cancellazione dal Registro delle imprese comporta, per le società di capitali e le società di persone, l’estinzione dell’ente a tutti gli effetti.
Si pone, dunque, il problema della notifica degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.
Secondo la giurisprudenza e la prassi, gli avvisi/atti delle società di capitali possono essere notificati presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale, ferma restando la possibilità di eleggere domicilio prima della cancellazione (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 13.4).
La Cass. 18.5.2018 n. 12242 ha sancito che, altresì per le società di persone, ove i soci rispondono direttamente dei debiti ai sensi dell’art. 2304 c.c., la notifica potrebbe essere effettuata, ex art. 65 del DPR 600/73, presso l’ultimo domicilio della società, essendo tra l’altro valido il ruolo intestato al soggetto estinto.