In caso di pregiudizio per la parte, anche nel processo tributario deve essere ammessa la tutela preventiva ex art. 700 c.p.c., e quindi va ordinata la cancellazione dell’ipoteca a cura del Conservatore dei registri immobiliari (C.T. Prov. Milano 11.10.2017 n. 3572/4/17).
La decisione appare criticabile, in quanto il meccanismo di tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. non sembra compatibile con la natura impugnatoria del processo tributario.
L’unico mezzo a disposizione della parte dovrebbe essere l’ordinaria sospensiva di cui all’art. 47 del DLgs. 546/92, che postula il ricorso contro l’atto impugnabile.