Istituzione della “NASpI” – Contributo per il funzionamento – Debenza

Grazie ad una specifica previsione contenuta all’art. 2-quater del DL 210/2015 (il c.d. “Milleproroghe”, convertito dalla L. 21/2016), per tutto il 2016 le imprese non pagheranno il “ticket licenziamento” in caso di appalti e fine lavori dell’edilizia. Il “ticket” in argomento, si ricorda, è stato introdotto dalla L. 92/2012 (legge Fornero) per finanziare gli ammortizzatori sociali e, in particolare, le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI che, con il DLgs. 22/2015, sono state in seguito abrogate e sostituite con la NASpI, senza però apportare alcuna modifica al regime di contribuzione.
Il ticket in questione è dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione delle cessazioni intervenute a seguito di:
– dimissioni (tranne le dimissioni per giusta causa o intervenute durante il c.d. “periodo tutelato di maternità”);
– risoluzioni consensuali (a meno che non derivino da procedura di conciliazione presso la DTL a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
– decesso del lavoratore;
– risoluzioni di rapporti di lavoro domestici.
Sul punto, si precisa che l’abrogata disposizione ex L. 92/2012 aveva disposto l’esclusione dal versamento del ticket, fino al 31.12.2016, dei datori di lavoro tenuti al pagamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità (di cui all’art. 5, co. 4 della L. 223/91) nonché, per il periodo dal 2013 al 2015, nei seguenti casi:
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (c.d. “clausole o patti sociali”);
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Per queste ultime ipotesi, dunque, dall’1.1.2015 le imprese avrebbero dovuto cominciare a versare il ticket licenziamento. Tuttavia, con l’apposita disposizione del “Milleproroghe”, l’esenzione perdurerà per tutto l’anno 2016.

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