IVA addebitata in eccesso – Emissione di scontrino in luogo della fattura – Diritto al rimborso – Ammissibilità (Corte di Giustizia UE 21.3.2024 causa C-606/22)

La Corte di Giustizia UE nella sentenza 21.3.2024, relativa alla causa C-606/22 ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può opporre il diniego del rimborso dell’IVA addebitata in eccesso per il solo fatto che il soggetto passivo non ha documentato le relative operazioni con fattura, avendo emesso scontrini mediante un registratore di cassa. Fa, tuttavia, eccezione il caso in cui la stessa Amministrazione possa eccepire l’arricchimento senza causa del soggetto passivo, avendo dimostrato che l’onere economico cagionato dall’imposta indebitamente riscossa è stato integralmente neutralizzato.
Il caso riguardava un operatore economico polacco, il quale conformemente all’interpretazione inizialmente sostenuta dalla propria Amministrazione finanziaria, aveva applicato alle prestazioni rese un’aliquota IVA pari, in detto Stato membro, al 23%, in luogo di quella ridotta, poi rivelatasi corretta, pari all’8%, chiedendo poi, il rimborso dell’imposta addebitata in eccesso, mediante rettifica delle dichiarazioni IVA presentate.
Tale rimborso veniva negato, in base al fatto che l’ordinamento polacco prevedeva la possibilità di rettificare imponibile e IVA attraverso la corrispondente modifica di una fattura originariamente emessa, circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata.
La Corte di Giustizia UE ritiene, tuttavia, che tale prassi dell’Amministrazione finanziaria contrasti con i principi di effettività e di parità di trattamento.

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