Ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 546/92, in caso di soccombenza la parte vittoriosa ha diritto alla restituzione delle spese processuali, incluse le imposte che ne fanno parte, quindi contributo unificato e IVA.
In merito all’IVA, però, bisogna sempre tenere conto della neutralità del tributo, quindi l’IVA deve essere compresa nella restituzione solo se la parte vittoriosa non è un soggetto IVA oppure non può detrarre, essendo questa un costo. Di contro, se la parte vittoriosa esercita la detrazione, l’IVA è stata pagata al difensore e detratta, quindi viene meno la necessità di restituzione (da ultimo, Cass. 8.11.2012 n. 19300).
Ciò salvo espressa statuizione di condanna nella sentenza del giudice.