Con la sentenza n. 5029/27/16 del 3.10.2016, la C.T. Reg. Lombardia ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il cedente o prestatore abbia emesso fattura applicando erroneamente l’IVA per un’operazione soggetta al regime di non imponibilità, il destinatario della stessa non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. Nel caso di specie, si trattava di prestazioni di intermediazione relative a operazioni di esportazione di beni.
Viene ribadito, in tal modo, il principio espresso dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 13.12.89, relativa alla causa C-342/87, secondo cui l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA non si estende all’imposta dovuta dal cedente o prestatore ai sensi dell’art. 21 co. 7 del DPR 633/72, ossia per il solo fatto di essere indicata in fattura. Pertanto, al destinatario della fattura con IVA erroneamente addebitata è consentito recuperare l’imposta assolta non esercitando la detrazione della stessa, bensì chiedendo al fornitore la restituzione dell’indebito; il soggetto che ha emesso la fattura, invece, potrà richiedere il rimborso dell’IVA all’Erario.