Se il cessionario ha definito la lite su un accertamento da indebita detrazione (è stata, secondo l’Erario, applicata indebitamente l’IVA ad un’operazione soggetta solo a registro), opera l’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72.
Pertanto, entro due anni da quando il cedente ha restituito l’IVA addebitata in rivalsa al cessionario, il cedente stesso potrà domandare il rimborso all’Erario.
Il rimborso, secondo quanto emerge dalle risposte interpello Agenzia Entrate 23.4.2019 nn. 128 e 129, non può superare quanto corrisposto al cessionario, dunque quanto il cessionario ha pagato per definire la lite ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018 (nel caso di specie, la lite era stata definita pagando il 90% delle imposte).
Bisogna avere riguardo alle somme effettivamente versate dal cessionario, con il codice tributo “PF30″.