IVAFE – Ambito applicativo – Modalità di indicazione nel modulo RW

A partire dal 2013 (UNICO 2014), mediante la compilazione del quadro RW è possibile:
– assolvere agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (art. 4 del DL 28.6.90 n. 167);
– assolvere l’IVAFE e l’IVIE.
Con riferimento al primo punto, si ricorda che è stato aggiornato a 15.000,00 euro il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta che consente di escludere i conti correnti e depositi detenuti all’estero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 2 della L. 15.12.2014 n. 186).
In merito al secondo punto, l’imposta è dovuta in misura fissa pari ad euro 34,20, in proporzione base ai giorni di possesso, sui conti correnti e sui depositi.


Tuttavia, l’IVAFE non è dovuta se giacenza media non è superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, dall’incrocio delle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle relative all’IVAFE, ne deriva che:
– per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 non superiore a 15.000,00 e con giacenza media 2015 non superiore a 5.000,00 euro, non è necessario compilare il quadro RW;
– per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 superiore a 15.000,00, ma con giacenza media 2015 inferiore a 5.000,00 euro, è necessario compilare il quadro RW per assolvere i soli obblighi di monitoraggio fiscale (dandone evidenza con la compilazione della casella 20);
– per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 non superiore a 15.000,00 e con giacenza media 2015 superiore a 5.000,00 euro, è necessario compilare il quadro RW per il solo l’assolvimento dell’IVAFE.

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