Lavoro a tempo parziale e novità del DLgs 81/2015

Il DLgs. 81/2015 riforma la disciplina del lavoro a tempo parziale, cercando di attribuire una maggiore flessibilità, pur compatibilmente con l’orientamento della giurisprudenza in materia.
In particolare, viene previsto che in assenza di disciplina contrattuale, il datore di lavoro possa chiedere al lavoratore una prestazione di lavoro supplementare (ovvero quello prestato oltre l’orario concordato dalla parti), solo entro il limite del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Se tale limite viene rispettato, il lavoratore non può rifiutare la prestazione supplementare, a meno che non esistano comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione globale oraria di fatto.
Quanto sopra descritto deve essere reso compatibile con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 11905/2011, secondo cui l’utilizzo continuo di lavoro supplementare può essere presupposto per la trasformazione in contratto a tempo pieno.
Possono, poi, essere pattuite clausole elastiche, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, che, in assenza di disciplina del contratto collettivo, devono essere pattuite per iscritto davanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un sindacato o da un avvocato o consulente del lavoro.
Essenziale, secondo la riforma, è la forma scritta del contratto a tempo parziale, in assenza della quale il contratto, su richiesta del lavoratore, può essere dichiarato dal giudice a tempo pieno.
Se manca l’indicazione della durata della prestazione, il giudice dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Se l’omissione concerne la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione a tempo parziale.
La gestione non corretta dei contratti part time può comportare applicazione di pesanti sanzioni amministrative.
Tra le altre novità contenute nel citato provvedimento, poi, si ricorda l’estensione del diritto di trasformare il contratto full time in part time anche per i lavoratori affetti da una patologia cronica, non solo oncologica. La norma fa riferimento al concetto di “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”, dalla cui interpretazione dipenderà molta dell’applicazione della disciplina della trasformazione.

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