Lavoro accessorio – Tracciabilità dei voucher – Comunicazioni alla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro – Novità del DLgs. 185/2016

Secondo le disposizioni del DLgs. 185/2016, a partire dall’8.10.2016 gli imprenditori non agricoli e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio sono tenuti ad inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tuttavia, la norma tace circa le modalità da utilizzare per adempiere all’obbligo di comunicazione, in quanto non indica il recapito cui spedire la mail o l’sms.
In attesa di ulteriori chiarimenti, sembrano possibili le tre seguenti soluzioni:
-inviare la comunicazione utilizzando gli stessi recapiti già esistenti per il lavoro intermittente;
-effettuare la comunicazione in via telematica, tramite un’apposita sezione sul sito INPS (procedura pre riforma);
-omettere la comunicazione, ritenendo applicabile il relativo obbligo solo una volta emanato il decreto attuativo. Tale soluzione, tuttavia, comporta il rischio di incorrere nella sanzione amministrativa da 400,00 a 2.400,00 euro, per ciascun lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione.

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