L’INAIL, con la circ. 2.11.2017 n. 48, ha diffuso le istruzioni operative per l’assolvimento degli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori che, in virtù di un accordo scritto con il datore di lavoro, si avvalgono del lavoro agile (artt. 18 e ss. della L. 81/2017). Nello specifico, la circolare precisa che:
– l’attività lavorativa “agile” mantiene i requisiti oggettivi e soggettivi previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo (artt. 1 e 4 del DPR 1124/65) e, pertanto, è assoggettata alla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, mantenendo la classificazione tariffaria della medesima lavorazione svolta in azienda;
– la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, per i lavoratori agili, continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori;
– la tutela contro gli infortuni sul lavoro, per il lavoro agile, ricorre quando sussiste una diretta connessione tra l’evento e la prestazione lavorativa. L’infortunio in itinere è riconosciuto solo se la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda, comunque, a criteri di ragionevolezza;
– il lavoro agile forma oggetto di comunicazione ex art. 9-bis del DL 510/96 e, quindi, a partire dal 15.11.2017, sul sito del Ministero del Lavoro, sarà disponibile un apposito modello per la comunicazione, da parte delle aziende, dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.