Il lavoro agile, introdotto dalla L. 81/2017 (c.d. Jobs Act del lavoratori autonomi), costituisce una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato:
– che si attiva tramite un accordo stipulato obbligatoriamente per iscritto ai fini della prova e della regolarità amministrativa, con ciò potendosi intendere, ad esempio, che senza l’atto scritto il lavoratore potrebbe restare sprovvisto delle tutele contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali;
– che può essere stipulato a tempo indeterminato o indeterminato e, anche in tale ultimo caso, ciascuno dei contraenti può recedere anticipatamente in presenza di un giustificato motivo, sia oggettivo che soggettivo;
– nel cui accordo occorre regolare altresì l’esercizio del potere di controllo e del correlato potere disciplinare da parte del datore di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori).