Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi in data 28.1.2016 è stato approvato un Ddl che, oltre a prevedere una serie di norme a tutela del lavoro autonomo, introduce anche una tipologia di rapporto, il c.d. “lavoro agile”, caratterizzata dalla possibilità di effettuare la prestazione di lavoro subordinato in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, proprio al fine di consentire quella flessibilità nelle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa che dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore, incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Gli strumenti tecnologici per rendere la prestazione di lavoro a distanza devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro, che è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli stessi. Per questa tipologia di rapporto o, per meglio dire, di modalità di esecuzione della prestazione è necessario, a pena di nullità, un accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro, in cui devono essere disciplinate le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, i tempi di riposo di cui deve fruire il lavoratore e le forme attraverso le quali viene esercitato il controllo dell’attività lavorativa svolta all’esterno. L’accordo relativo al lavoro agile può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nel primo caso, sarà possibile recedere prima della scadenza solo per motivi di carattere oggettivo, che prescindano dalla semplice volontà delle parti. Invece, se l’accordo è a tempo indeterminato, è data facoltà alle parti di recedere in qualsiasi momento, fatto salvo un obbligo di preavviso non inferiore a 30 giorni.