Il DM 25.1.2016 ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all’estero che, rispetto all’anno precedente, sono aumentate dell’1%. Le retribuzioni convenzionali sono utilizzate ai fini previdenziali per i lavoratori che operano in Paesi che non hanno convenzioni in materia di sicurezza sociale con l’Italia; inoltre, vengono utilizzate a fini fiscali per determinare il reddito da lavoro subordinato svolto all’estero.
Con il messaggio 995/2012 l’INPS ha chiarito che le norme di riferimento (L. 398/87 e TUIR) si applicano sia ai dipendenti di Paesi comunitari, sia a quelli extracomunitari soggiornanti per lungo periodo o in possesso di un permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.
L’ammontare delle retribuzioni convenzionali è determinato facendo riferimento (e in misura non inferiore) ai contratti collettivi nazionali di categoria e viene fissato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto interministeriale.
In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, all’art. 3 del DM 25.1.2016 è prevista la frazionabilità giornaliera degli imponibili forfettari. A proposito, l’INPS si è espresso, con circolare 45/2007, chiarendo che, al di fuori dei casi menzionati dalla norma, non è possibile procedere al frazionamento dei valori in questione (es. in caso di rapporto di lavoro part-time); l’Agenzia delle Entrate è invece favorevole alla possibilità di ridurre i valori convenzionali proporzionalmente alla contrazione dell’orario part-time.