Nell’ambito del lavoro domestico, il lavoratore deve prestare la propria opera per il funzionamento della vita familiare, per un datore di lavoro che può essere un privato, una famiglia o una comunità senza fini di lucro, a condizione che l’attività svolta non sia di tipo industriale o professionale.
Perché la prestazione sia riconducibile al rapporto di lavoro domestico (a tempo indeterminato o a termine), la prestazione lavorativa deve essere continuativa, resa all’interno dell’abitazione del datore di lavoro e deve rispondere a un suo bisogno personale o legato al funzionamento della vita familiare, mentre se la prestazione non è resa in modo continuativo ma occasionale, è possibile utilizzare il Libretto Famiglia (art. 54-bis del DL 50/2017).
L’inquadramento del lavoratore domestico deve essere effettuato, in base a quanto previsto dal CCNL di riferimento (CCNL “Collaboratori familiari – Lavoro domestico” del 20.2.2014), tenendo conto sia delle mansioni svolte, sia della qualifica acquisita dal lavoratore, dalla convivenza o meno con la famiglia e dall’orario di lavoro.