a Corte di Cassazione, con ordinanza 5.1.2024 n. 378, ponendosi in difformità rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali e di prassi (Ministero del Lavoro, INL), ha sancito il principio secondo cui l’assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR) non determina la conversione retroattiva del contratto di lavoro intermittente in normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In particolare, la Cassazione ha affermato, con riguardo al contratto intermittente a tempo indeterminato, che – diversamente rispetto al contratto a termine per cui l’art. 20 co. 2 del DLgs. 81/2015 prevede la trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione dei divieti di cui al co. 1 – la sanzione civilistica della conversione ab origine in contratto subordinato a tempo indeterminato è prevista unicamente nell’ipotesi di superamento del limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro in 3 anni solari ex art. 13 co. 3 del DLgs. 81/2015: invece, in caso di omessa adozione del DVR ex art. 14 del DLgs. 81/2015, non è prevista la conversione contrattuale poiché il legislatore ha ritenuto che l’omissione non incida su alcuna clausola contrattuale tanto da alterarne lo schema causale.
Pertanto, in caso di violazione del precetto ex art. 14 del DLgs. 81/2015 (tra cui l’omessa valutazione dei rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), la conseguenza è la sola caducazione non retroattiva di cui all’art. 2126 c.c.