In considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva, con conseguente incremento dell’utilizzo di forme di lavoro flessibili, tra cui il lavoro intermittente, si riepilogano le caratteristiche di tale tipologia contrattuale, che risulta fruibile:
– nelle ipotesi oggettive individuate dalla contrattazione collettiva o dal RD 2657/1923, oppure;
– con soggetti con meno di 24 anni, entro il compimento del 25° anno di età, e con più di 55 anni.
Il DLgs. 104/2022 (c.d. decreto “Trasparenza”) ha modificato l’art. 15 del DLgs. 81/2015 (ne ha sostituito il co. 1), intervenendo sui contenuti del contratto di lavoro intermittente.
Per effetto di tale riforma, il contratto di lavoro intermittente deve anche indicare l’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e la retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite.
Si precisa che nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo non opera il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro (art. 13 co. 3 del DLgs. 81/2015).