Il Min. Lavoro, con l’interpello 10/2016 ha chiarito i dubbi sollevati dal DLgs. 81/2015 (c.d. “Codice dei contratti”) in materia di lavoro intermittente, affermando che restano ancora valide le ipotesi oggettive individuate dalla tabella allegata al RD 2657/23. La risposta del Ministero chiarisce che:
-la regolamentazione delle ipotesi oggettive di cui si tratta è demandata, in via principale, alla contrattazione collettiva e, in assenza di disposizioni contrattuali, ad un decreto ministeriale;
-nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto, il rischio di vuoti normativi, per i settori in cui i contratti collettivi non intervengano sul tema, è scongiurato dall’art. 55 co. 3 del DLgs. 81/2015, il quale dispone che, in via transitoria, “trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”. Il riferimento è, appunto, nella specie, al DM 23.10.2004, che rinvia all’elenco delle attività contenuto nella tabella allegata al RD 2657/23;
-restano fermi i limiti soggettivi, in base ai quali il contratto di lavoro a chiamata può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età e con lavoratori che abbiano più di 55 anni.
Per i contratti a chiamata irregolari sono previste, per ciascun lavoratore, sanzioni pecuniarie, nonché la conversione del contratto a tempo pieno e indeterminato. Il controllo degli ispettori, in particolare, riguarderà:
-l’adempimento degli obblighi di comunicazione;
-l’effettiva esistenza delle causali oggettive e soggettive;
-il rispetto del limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari (art. 7, co.2 del DL. 76/2013), che decorre dal 28.6.2013 e che scadrà, pertanto, il 28.6.2016.