Lavoro intermittente – Pubblici esercizi – Contributo di malattia – Nuovo codice tipo lavoratore “IA” (messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382)

Con il messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382 è stata comunicata l’istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA” da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.
Il codice si riferisce ai lavoratori intermittenti identificati con i codici tipo contribuzione “G0″ e “H0″ adibiti a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.
Il trattamento previdenziale dei lavoratori intermittenti va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Con specifico riguardo al settore dei pubblici esercizi, cui il messaggio n. 2382/2024 si riferisce, così come nel settore del turismo e dello spettacolo, non opera il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro (art. 13 co. 3 del DLgs. 81/2015).
Si ricorda con l’occasione che le condizioni legittimanti la stipulazione del contratto di lavoro intermittente sono disgiunte e che il ricorso al lavoro intermittente è vietato nelle ipotesi elencate all’art. 14 del DLgs. 81/2015.

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