L’articolo 22 del Dlgs. 151/2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 settembre 2015, cambia, nuovamente, il regime sanzionatorio per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Queste le novità:
– la sanzione è rimodulata a seconda della durata dell’impiego “in nero” del lavoratore:
· da € 1.500,00 a € 9.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato sino a 30 giornate di effettivo lavoro;
· da € 3.000,00 a € 18.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
· da € 6.000,00 a € 36.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro;
· le suddette sanzioni sono aumentate del 20% se l’irregolarità interessa lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa;
· non si applica più l’aumento del 30% dell’importo delle sanzioni introdotto a far data dal 22.2.2014 dalla legge 9/2014;
· è stata eliminata la maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
· non è più previsto l’aumento del 50% dell’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare;
· la violazione è diffidabile in sede di verifica, salvo il caso di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa.
La diffida comporta, per i lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, deve essere fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
Le nuove disposizioni si applicano dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 151 e valgono per le violazioni commesse da tale data.