L’art. 22 del DLgs. 151/2015 (attuativo del c.d. Jobs Act) introduce modifiche alla maxisanzione sul lavoro in nero.
In particolare, la modifica concerne:
– sanzioni graduate per fasce, in relazione alla durata del comportamento illecito (da 1500,00 a 9.000,00 euro se il lavoratore irregolare è stato impiegato per 30 giorni effettivi; da 3.000,00 a 18.000,00 euro, se il lavoro svolto va dai 31 a 60 giorni; da 6.000,00 a 36.000,00 euro, se il lavoro irregolare supera i 60 giorni);
– la reintroduzione della diffida (prevista dall’art. 13 del DLgs. 124/2004), con la quale gli ispettori intimano al datore di lavoro di regolarizzare le situazioni non conformi (e che possono essere sanate) alle norme sul lavoro e i tempi entro cui adempiere.
Inoltre il Ministero del Lavoro ha precisato che non è possibile stipulare contratti di lavoro intermittenti o di lavoro accessorio o accedere alle agevolazioni contributive previste dalla L. 190/2014, poichè l’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 subordina l’accesso anche al rispetto degli “altri obblighi di legge”.