Per far fronte al consueto incremento dell’attività nei mesi estivi, il CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione collettiva-Confcommercio, recentemente modificato dall’ipotesi di accordo del 5.6.2024, prevede una disciplina dettagliata degli istituti del lavoro straordinario e festivo, prevedendo inoltre alcune specifiche disposizioni correlate alla stagionalità di tali episodi.
In termini generali, le ore di prestazione straordinaria sono compensate con la maggiorazione retributiva del 30%, mentre per il lavoro prestato tra le ore 24 e le ore 6, la percentuale sale al 60%.
Nel merito, va precisato che la remunerazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno (pari al 25%) e la contrattazione di settore prevede esplicitamente che la maggiore assorba la minore.
Invece, nell’ipotesi di dipendenti stagionali, l’art. 127 del CCNL in esame prevede che, in alternativa al trattamento economico appena dettagliato, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale diano luogo al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine.
Nel caso in cui il lavoratore non intenda avvalersi di questa disposizione contrattuale, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro al momento dell’assunzione.