1) Quali sono i debiti che rientrano nella Definizione agevolata 2018? |
Il Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. |
2) Quali sono le novità introdotte dal D.L. n. 119/2018? |
Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare: · un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni; · un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente. |
3) Dopo aver compilato il modulo DA-2018, come posso presentarlo? |
Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec) possono inviare il modulo DA-2018, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2018 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it). In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato agli sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia). Nella sezione “Trova sportello” del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile individuare lo sportello più facile da raggiungere e il percorso per arrivarci, i contatti, gli orari e i giorni di apertura. |
4) Dopo che ho presentato la dichiarazione di adesione, cosa succede? |
ll Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una “Comunicazione” di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l’Agente della Riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla Definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento. |
5) Dove posso pagare le rate della Definizione agevolata 2018? |
Per pagare sono disponibili i seguenti canali: portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; App EquiClickü sportelli bancari; uffici postali; home banking; punti Sisal e Lottomatica; tabaccai convenzionati con Banca 5; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione; sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. |
6) Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo? |
Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della Definizione agevolata 2018. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. |
7) Se ho un contenzioso con Agenzia delle Entrate-Riscossione, posso comunque richiedere la Definizione agevolata? |
Sì, il Decreto Legge n. 119/2018 lo consente; tuttavia, per aderire è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata. |
8) Risiedo in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Cosa accade per queste popolazioni? |
Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”) e la loro richiesta è stata accolta potranno effettuare il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di Definizione agevolata in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni), con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 31 luglio 2019. Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 1° agosto 2019. A tal fine, senza alcun adempimento a loro carico (quindi senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione), l’Agente della Riscossione, invierà, entro il 30 giugno 2019, una nuova “Comunicazione” con la nuova ripartizione dell’importo dovuto. Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e non hanno aderito alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”) potranno aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentando la specifica dichiarazione di adesione. |
9) Ho aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) prevista dal D.L. n. 148/2017. Devo presentare la dichiarazione di adesione per la “rottamazione-ter” per gli stessi carichi? |
Per coloro che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” e si metteranno in regola entro il 7 dicembre 2018, pagando l’importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non è necessario presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione e saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-ter”. Quindi il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019, come stabilito dal D.L. 119/2018, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti apposita “Comunicazione” unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute con le nuove scadenze. |