Lo studio del Notariato n. 38/2016/C analizza la disciplina civilistica del leasing abitativo, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).
In particolare:
– si tratta di un contratto con il quale il soggetto concedente (e cioè una banca o altro intermediario finanziario) si obbliga, verso il proprio cliente, ad acquistare o a far costruire un edificio abitativo, secondo le istruzioni dell’utilizzatore, nonché a mettere l’edificio a disposizione di quest’ultimo, verso il pagamento di un canone (correlato al prezzo di acquisto – o al costo di costruzione – e alla durata del periodo di godimento del bene da parte dell’utilizzatore);
– l’edificio deve essere destinato dall’utilizzatore ad “abitazione principale” (definita dall’art. 15 co. 1 lett. b DPR 917/86);
– la stipula del contratto comporta che sull’utilizzatore gravano gli stessi rischi che sul medesimo graverebbero se egli fosse il diretto acquirente del bene (ad esempio, il rischio di perimento dell’edificio);
– al termine del periodo di godimento, l’utilizzatore ha il diritto di acquistare la proprietà del bene utilizzato verso il pagamento di un prezzo stabilito nel contratto di leasing.
Inoltre, il nuovo contratto di leasing abitativo può avere ad oggetto le pertinenze di un’abitazione (dato che il regime giuridico del bene principale “trascina” quello delle sue pertinenze, ex art. 818 c.c.).