Con l’approvazione della legge di stabilità, a partire dal 1/1/2016, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari relativi ad attività di gratuito patrocinio, sorti in base all’art. 82 e seguenti delle Testo Unico delle spese di giustizia, sono ammessi alla compensazione dei debiti fiscali. Tra questi è ricompresa ogni imposta e tassa, inclusa l’IVA. Inoltre si potranno compensare anche i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, mediante cessione anche parziale dei suddetti crediti. La compensazione delle partite potrà effettuarsi entro il limite massimo dell’ammontare dei crediti stessi, incrementato dell’IVA e del contributo previdenziale (CPA). L’operatività di questa norma necessita di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che dovrà stabilire i criteri, le priorità e le modalità operative per la compensazione e la cessione dei crediti.