Legge di stabilità 2016: esenzione Imu per i terreni agricoli

Il disegno di legge di Stabilità 2016, oltre a prevedere l’esenzione Imu per i terreni agricoli montani o collinari, contiene ulteriori disposizioni che esentano dall’imposta i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (a prescindere dalla loro ubicazione), i terreni ubicati nei comuni delle isole minori ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.



L’esenzione Imu attualmente in vigore

Nell’attuale sistema di imposizione l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in zone montane e di collina si applica:
a) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani ISTAT;
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori;
c) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti – anche in comodato ed in affitto – dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi dell’elenco ISTAT.

Le novità previste dalla Legge di Stabilità 2016

Nel nuovo sistema impositivo, come ridisegnato dalla legge di stabilità, l’esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. La circolare reca l’individuazione dei comuni cd. montani o collinari, in cui opera l’esenzione IMU in favore dei terreni agricoli. Dal 2016 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli in virtù della loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare. La circolare chiarisce che, ove accanto all’indicazione del comune non sia riportata alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’intero territorio comunale. Ove sia riportata l’annotazione “parzialmente delimitato”, con la sigla “PD’, l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale. Oltre all’esenzione per i terreni montani è prevista l’esenzione da IMU per i terreni agricoli, che possiedono, alternativamente, le seguenti caratteristiche:
a) se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A della legge n. 448/2001);
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

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