Il disegno di legge di Stabilità per il 2016 prevede l’innalzamento, da 1.000 a 3.000 euro, del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Contestualmente vengono abrogate due norme pressoché inapplicate, ovvero:
– l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità;
– l’obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare.
Occorre ricordare che i pagamenti in contanti, al di sopra della succitata soglia, sono puniti, ai sensi dell’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, con la sanzione amministrativa dall’1% al 40% dell’importo trasferito. Ai sensi del successivo comma 7-bis, questa sanzione non può comunque essere inferiore all’importo di 3.000 euro e, per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte.