Anche la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18 co. 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) – intervenuta per porre fine al dibattito sulle condizioni in presenza delle quali sussiste, per i liberi professionisti, l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS – risulta prestarsi a più letture, come dimostrato dall’insorgere di nuovi contrasti interpretativi tra:
– l’indirizzo da sempre seguito dall’Istituto di previdenza, cui ha aderito, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 17.5.2016, secondo cui sono assoggettati all’obbligo contributivo alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, siano esonerati, sulla base di norme statutarie o regolamentari, dal versamento alla Casse di previdenza di categoria del contributo soggettivo sul reddito professionale, a nulla rilevando il pagamento alle Casse del contributo integrativo sul volume d’affari ai fini IVA;
– l’orientamento assunto da numerosi altri Tribunali (tra i quali, Trib. Taranto 19.11.2015 e Trib. Pescara del 22.9.2016), secondo cui, poiché la lettera della norma prevede l’obbligo di iscrizione di cui si tratta per le attività autonome non soggette al “versamento contributivo” alle Casse, senza distinguere tra tipologia di contributi, il suddetto obbligo deve essere escluso anche qualora il professionista paghi il solo contributo integrativo, trattandosi, comunque, di soggetto assoggettato al versamento di un contributo, di qualsivoglia natura, ad una Cassa professionale.