Il decreto “cura Italia” (DL 18/2020) all’art. 46 ha posto un temporaneo divieto di licenziamento per motivi economici dal 17.3.2020 e per i 60 giorni successivi. In particolare è vietato:
– l’avvio di procedure di licenziamento collettivo, con sospensione delle procedure pendenti avviate dopo il 23.2.2020;
– il recesso per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).
Sono quindi esclusi dal divieto:
– dal punto di vista soggettivo, i datori di lavoro domestico;
– i licenziamenti disciplinari (quindi per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa);
– le risoluzioni dei rapporti di lavoro conseguenti al mancato superamento del periodo di prova;
– i licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
– le risoluzioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in cui il rapporto di lavoro scada durante questi 60 giorni.