In seguito alle modifiche operate dall’art. 16 della L. 161/2014 dopo la sentenza della Corte di Giustizia 13.2.2014 n. C-596/2012, ai sensi dell’art. 24 della L. 223/91, anche il personale con qualifica dirigenziale deve essere conteggiato nella soglia dimensionale dell’azienda (più di 15 dipendenti) e nel numero dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo (almeno 5 dipendenti) intervenuto nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità nella stessa provincia.
In particolare, la normativa prevede che:
– la procedura segua le comuni regole, secondo le quali la comunicazione (contenente il numero degli esuberi, i motivi del recesso e le ragioni per cui non sono possibili soluzioni alternative) deve essere inviata anche alle organizzazioni di rappresentanza sindacale dei manager;
– al licenziamento del dirigente siano applicate le regole di scelta previste per il resto del personale, con l’estensione, quindi, dei criteri legali di scelta (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative);
– alla violazione delle procedure o dei criteri di scelta consegua il versamento, in favore del dirigente, di un’indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.