La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 27.9.2023 n. 27483, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la rilevanza dello stato di incapacità naturale, sussistente nel momento in cui un atto (lettera di licenziamento) è giunto all’indirizzo del destinatario, ai fini del superamento della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., in quanto incidente sulla possibilità del destinatario di averne notizia, senza sua colpa. Ciò, al fine di chiarire la portata del principio dell’affidamento per tutti gli atti recettizi (tra cui la comunicazione del licenziamento).
Nel caso in esame, una dipendente aveva impugnato il licenziamento, comunicatole con raccomandata regolarmente ricevuta, successivamente al termine di decadenza ex art. 6 della L. 604/66, dimostrando di essere stata in condizioni di incapacità tali da non consentirle di averne conoscenza: nei gradi di merito l’impugnativa veniva respinta per intervenuto termine decadenziale.
La Cassazione ha affermato che, ai sensi del criterio della ricezione, le condizioni soggettive del destinatario sono irrilevanti. Tuttavia, in caso di incapacità temporanea processualmente comprovata, la Corte ha ritenuto di non poter escludere una lettura delle norme che operi un bilanciamento tra il diritto al legittimo affidamento dei contraenti nello svolgimento dei rapporti negoziali e il diritto alla salute e al lavoro dei soggetti interessati, tutelati dalla Costituzione.