Con la Cass. 27.6.2024 n. 17715 è stato affermato che il whistleblower non è sanzionabile disciplinarmente per le condotte funzionalmente correlate alla denuncia dell’illecito.
Dunque la registrazione di una conversazione tra colleghi è consentita se rientrante nell’ambito di applicazione della protezione fornita dalla normativa in materia di whistleblowing, che nel caso di specie era l’art. 54-bis del DLgs. 165/2001, poi abrogato dall’art. 23 co. 1 lett. a) del DLgs. 24/2023. A tal fine occorre la sussistenza di una necessità difensiva e che il mezzo utilizzato non ecceda l’esercizio del diritto di difesa.
Non è inoltre tutelabile come segnalazione di whistleblowing quella fatta per scopi essenzialmente personali o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.