Licenziamento durante il periodo di prova – Forma (Cass. 12.12.2017 n. 29753)

Con la sentenza 12.12.2017 n. 29753, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che il requisito della forma scritta per il licenziamento durante il periodo di prova:
– non è prescritto dalla legge, a differenza di quanto stabilito, in generale, dall’art. 2 della L. 604/66 per il recesso da parte del datore di lavoro;
– nelle ipotesi in cui sia richiesto dal contratto di assunzione, è rispettato – in assenza della previsione di modalità specifiche – con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (ad esempio, come nella specie, tramite una comunicazione via mail di cui sia dimostrata la ricezione da parte del lavoratore).

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