Licenziamento individuale – Azione disciplinare – Tempestività dell’avvio (Cass. 19.5.2016 n. 10356)

Con la sentenza 10356/2016, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il requisito della tempestiva promozione di una iniziativa disciplinare non va valutato facendo riferimento all’epoca della astratta conoscibilità degli inadempimenti del lavoratore, ma al momento successivo in cui il datore di lavoro ne ha acquisito piena conoscenza.
Inoltre, per la Suprema Corte non è sufficiente neppure il mero sospetto della sussistenza dei predetti illeciti disciplinari, in quanto il datore di lavoro si troverebbe nella condizione di anticipare la sanzione in presenza di semplici e generici elementi indiziari, senza una completa conoscenza dei fatti che consentano di accertare e valutare in tutta la sua portata l’eventuale inadempienza del lavoratore.
Nel caso in esame risulta pertanto legittimo il licenziamento di un dipendente di un’assicurazione in seguito a gravi irregolarità commesse dallo stesso nel liquidare diversi sinistri, e a nulla vale la tesi difensiva secondo cui era da ritenersi tardiva l’azione disciplinare effettuata dal datore di lavoro dopo un anno e mezzo dalla scoperta delle violazioni.
Per i giudici di legittimità, infatti, tale vizio di tardività non sussiste in quanto gli illeciti disciplinari erano stati scoperti nella loro complessiva portata solo all’esito delle indagini svolte dai revisori della società in sede di audit.

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