Con la sentenza 18.8.2016 n. 17166, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore soggetto al procedimento disciplinare ha diritto di essere ascoltato personalmente nonostante, a seguito della richiesta di audizione, presenti anche giustificazioni scritte complete ed esaustive. Ne consegue che la mancata audizione rende il licenziamento inefficace per omessa applicazione della procedura prevista dall’art. 7 della L. 300/70.
Il rapporto di lavoro, tuttavia, si considera comunque risolto e il dipendente ha diritto al risarcimento del danno spettante per i vizi formali e procedurali, di importo variabile tra le 6 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.