Con la sentenza 18.11.2015 n. 23620, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice operante in qualità di tecnico di laboratorio presso una società del settore della sanità privata, finalizzato non a evitare perdite, ma a conseguire un maggior profitto per l’impresa. Nel caso di specie, la società ha sostituito la lavoratrice con una risorsa maggiormente qualificata, in ragione degli obblighi imposti dalla Regione, e, stanti le difficoltà economiche in cui versavano gli altri reparti, non ha potuto ricollocare la lavoratrice.
La Corte ha osservato che il contratto di lavoro può essere sciolto anche a seguito di un’onerosità, sorta successivamente alla sua instaurazione, e inizialmente non prevista, la quale può consistere anche nella sostituzione di personale meno qualificato con personale maggiormente qualificato a seguito di una valutazione dell’imprenditore basata sull’andamento economico dell’impresa (valutazione non sindacabile, secondo i giudici, ai sensi dell’art. 30 della L. 183/2010). Resta fermo che le ragioni tecniche, organizzative o produttive di cui all’art. 3 della L. 604/66, sottese a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, devono essere oggettivamente verificabili, ovvero non pretestuose, e che il relativo onere probatorio ricade sul datore di lavoro