Limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata – Verifica al 31.12.2015

Secondo l’art. 2435-bis co. 7 c.c., le società ammesse a redigere il bilancio in forma abbreviata devono transitare al bilancio ordinario quando, per il secondo anno consecutivo, hanno superato due dei limiti previsti dal comma 1 dallo steso articolo:
-totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
-ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
-dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
A titolo esemplificativo, se la società ha superato due dei tre limiti indicati sia nel 2014 che nel 2015, quest’ultimo bilancio va già predisposto in forma ordinaria.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>