Secondo l’art. 2435-bis co. 7 c.c., le società ammesse a redigere il bilancio in forma abbreviata devono transitare al bilancio ordinario quando, per il secondo anno consecutivo, hanno superato due dei limiti previsti dal comma 1 dallo steso articolo:
-totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
-ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
-dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
A titolo esemplificativo, se la società ha superato due dei tre limiti indicati sia nel 2014 che nel 2015, quest’ultimo bilancio va già predisposto in forma ordinaria.