Tra le novità del DL 24.4.2017 n. 50, si segnala una norma in materia di esecuzioni immobiliari.
Si ricorda che l’art. 76 del DPR 602/73 consente l’espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione a condizione che non si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale del debitore (fatta eccezione per gli immobili classificati A/8 o A/9 che sono espropriabili anche se abitazione del debitore). L’espropriazione è possibile:
– solo se i crediti erariali sono superiori a 120 mila euro e se è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi senza che il debitore abbia pagato;
– purché il valore “del bene” sia superiore a 120 mila euro.
La novella del DL 50/2017 ha sostituito la dizione “del bene” con la dizione “dei beni”: non è chiaro se la modifica sia volta a commisurare il limite di 120 mila euro a tutti i beni del debitore o solo a quelli da pignorare su cui è stata iscritta ipoteca dall’agente della riscossione.