L’art. 36 del DPR 602/73 prevede una responsabilità del liquidatore per fatto proprio, di natura civilistica, che ha come presupposto l’esistenza di un debito sociale non adempiuto.
La Cass. SS.UU. 27.11.2023 n. 32790 rivede l’orientamento, sino ad ora consolidato in giurisprudenza, secondo cui per azionare la responsabilità del liquidatore è necessaria la “certezza legale” del debito sociale quindi che lo stesso sia stato posto in riscossione con ruoli almeno provvisori.
L’ente impositore non è quindi tenuto ad accertare il debito in capo alla società, potendo far valere la pretesa nei confronti del liquidatore con accertamento, il quale potrà difendersi in sede giudiziale censurando il merito della pretesa.