L’art. 21-bis co. 3 del DL 78/2011 dispone l’esonero dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA in favore di coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Sono, quindi, esonerati dalla comunicazione periodica i soggetti che, nel periodo d’imposta, pongono in essere esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA.
L’agevolazione opera a condizione che “nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero”.
L’evenienza può verificarsi, tra l’altro, nell’ipotesi di un soggetto che effettua solo operazioni esenti (es. medico che rende prestazioni ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72) e nel trimestre realizza un acquisto in reverse charge (es. acquisto intra-UE di beni).
È, quindi, dovuta la comunicazione dei dati delle liquidazioni per il trimestre nel corso del quale è effettuato l’acquisto in reverse charge con insorgenza del debito IVA, ma anche per i trimestri successivi, essendo venuta meno la condizione che legittimava l’esonero dagli obblighi di comunicazione.