Il canone di locazione di immobili ad uso commerciale concorre a formare il reddito del contribuente locatore durante il tempo in cui il contratto esplica i suoi effetti, anche se non percepito per cause imputabili al conduttore; pertanto, deve essere dichiarato pure se non riscosso.
Secondo C.T. Reg. Roma 30.1.2018 n. 469/16/2018, nel caso in cui il contratto contenga una clausola risolutiva espressa per il caso di morosità, la conclusione del rapporto negoziale si verifica al momento del mancato pagamento del canone dovuto; pertanto, le somme spettanti al proprietario non sono riconducibili ai canoni di locazione (e non devono essere tassate come tali), ma hanno natura risarcitoria.
Invece, per C.T. Reg. Roma 9.2.2018 n. 756/9/18, pur in presenza di una clausola di risoluzione, se il contribuente locatore non esercita il diritto allo scioglimento del vincolo, permane l’obbligo di dichiarare i canoni scaduti e non riscossi, fino alla conclusione del procedimento di sfratto.