Locazione di immobili e comunicazione di cessione, risoluzione o proroga del contratto

La previsione, contenuta nel DLgs. 158/2015, secondo cui la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe del contratto di locazione e di affitto di immobili (anche nell’ipotesi in cui questi siano soggetti a cedolare secca), deve essere presentata entro trenta giorni all’ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione, potrebbe entrare in vigore già dall’1.1.2016 (e non dall’1.1.2017), se il testo del Ddl di Stabilità 2016 venisse confermato dal Parlamento.
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, viene eliminato l’obbligo di presentare l’attestato di pagamento dell’imposta di registro relativa alle cessioni, proroghe e risoluzioni del contratto di locazione, che viene “rimpiazzato” dall’obbligo di presentare entro 30 giorni la “comunicazione” relativa al realizzarsi di tali eventi. Inoltre, è espressamente prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ove il contribuente non esegua il relativo versamento.
Ancora, l’art. 17 del Dlgs. 158/2015 prevede per i contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta cedolare secca (DLgs n. 23/2011), che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, deve applicarsi la sanzione in misura fissa pari a 67 euro (tale sanzione è dovuta nella misura di 35 euro, invece, se il ritardo non è superiore a trenta giorni).

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