La legge di stabilità 2016 ha introdotto una previsione normativa per cui, in relazione al contratto di leasing (o locazione finanziaria) di immobili da adibire ad abitazione principale, è consentito all’utilizzatore, previa apposita richiesta, di domandare al concedente la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici dovuti al locatore, in presenza di specifiche condizioni e con determinati limiti.
In particolare, il beneficio è concesso nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, per motivi che non dipendono dalla sfera volitiva dell’utilizzatore e che non siano riconducibili ad una “giusta causa” di licenziamento.
Inoltre, la norma precisa che:
– nel caso in cui l’utilizzatore, una volta decorso il termine di sospensione concesso, non riprenda a corrispondere i pagamenti al concedente, si applica la disciplina prevista in tema di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore;
– al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano diversamente pattuito in sede di rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.