Locazione finanziaria – Immobili – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una previsione normativa per cui, in relazione al contratto di leasing (o locazione finanziaria) di immobili da adibire ad abitazione principale, è consentito all’utilizzatore, previa apposita richiesta, di domandare al concedente la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici dovuti al locatore, in presenza di specifiche condizioni e con determinati limiti.
In particolare, il beneficio è concesso nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, per motivi che non dipendono dalla sfera volitiva dell’utilizzatore e che non siano riconducibili ad una “giusta causa” di licenziamento.
Inoltre, la norma precisa che:
– nel caso in cui l’utilizzatore, una volta decorso il termine di sospensione concesso, non riprenda a corrispondere i pagamenti al concedente, si applica la disciplina prevista in tema di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore;
– al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano diversamente pattuito in sede di rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

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