L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.5.2024 n. 10, ha illustrato le novità in materia di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017), introdotte dall’art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che consistono:
– nell’aumento dell’aliquota della tassa piatta sugli affitti brevi dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l’aliquota del 21%;
– nella modifica delle norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarle al diritto comunitario.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sulla decorrenza della nuova aliquota del 26% rilevando che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l’aliquota si applica ai redditi maturati dall’1.1.12024.
Ciò significa che non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l’aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari per cui è stata scelta la cedolare maturati, pro rata temporis, dall’1.1.2024. Questo principio potrebbe non adattarsi perfettamente alle locazioni brevi che generano redditi diversi (sublocazione e locazione del comodatario, che sono imputati per cassa).