Ai fini della partecipazione alla c.d. “lotteria degli scontrini” di cui all’art. 1 co. 540 della L. 232/2016, è necessario che l’acquirente dei beni o servizi comunichi all’esercente il proprio codice identificativo e che quest’ultimo trasmetta il codice e i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.
Allo scopo di garantire il funzionamento della lotteria, l’art. 20 del DL 124/2019 prevede una specifica sanzione amministrativa in capo agli esercenti che rifiutino di acquisire il codice comunicato dall’acquirente o che omettano di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni.
La misura della sanzione è compresa tra 100,00 e 500,00 euro (e non più tra 500,00 e 2.000,00 euro come previsto nella bozza del DL 124/2019).
Resta ferma l’inapplicabilità del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97.
Inoltre, nel primo semestre di operatività della lotteria, la sanzione non si applica agli esercenti che, temporaneamente, adempiono l’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi mediante i misuratori fiscali già in uso o mediante l’emissione della ricevuta fiscale.