Il co. 21 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che, dall’1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”).
A partire dall’1.1.2016, quindi, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2016, i pannelli fotovoltaici e gli inverter sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche fotovoltaiche, ad eccezione dei pannelli che costituiscono essi stessi struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni.
In altre parole, continuano ad avere rilevanza ai fini della determinazione della rendita i pannelli che siano integrati architettonicamente sui tetti o sulle pareti e che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.
Per sfruttare il beneficio già a partire dal 2016, i contribuenti sono chiamati a presentare appositi atti di aggiornamento catastale, tramite la procedura Docfa, entro il 15.6.2016.