La maggiorazione del 40% di cui all’art. 1 co. 91 e ss. della L. 208/2015 (c.d. super-ammortamenti) opera con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. In merito alla locazione finanziaria si evidenzia che:
– l’agevolazione spetta all’utilizzatore, a condizione che il contratto sia qualificabile come leasing finanziario;
– per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali rientrano nella locazione finanziaria soltanto quei contratti caratterizzati da un’opzione finale di acquisto;
– in assenza di opzione finale, il contratto sarà qualificabile come locazione operativa o noleggio, e in questo caso l’agevolazione spetta al proprietario/locatore.
Viene, inoltre, evidenziato che, a differenza di quanto previsto nelle precedenti agevolazioni “Tremonti”, nella disciplina del super-ammortamento non è previsto alcun meccanismo di recapture del beneficio in caso di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto e non sono previsti meccanismi di revoca in caso di cessione anticipata del bene acquistato in proprietà.