Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione delle auto – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23)

Secondo quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23/2016, la maggiorazione del 40% (c.d. “super-ammortamenti”) riguarda anche i mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del TUIR. Pertanto, l’agevolazione spetta per tutte le tipologie di autovetture di imprese, artisti e professionisti, siano esse utilizzate come esclusivamente strumentali all’attività d’impresa, date in uso promiscuo ai dipendenti o utilizzate diversamente.
Per i veicoli di cui alla lett. b) dell’art. 164 del TUIR (i soli per i quali sono previsti limiti al costo fiscalmente rilevante) acquisiti dal 15.10.2015 al 31.12.2016, in virtù dell’art. 1 co. 92 della L. 208/2015, i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione sono incrementati fino a:
– 25.306,39 euro per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato a 36.151,98 euro per gli agenti o rappresentanti di commercio);
– 5.784,32 euro per i motocicli;
– 2.892,16 euro per i ciclomotori.
La percentuale di deducibilità (20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta, invece, invariata.

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